TITOLO I | DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art.1 | Costituzione e denominazione |
Art.2 | Sede – Funzioni – Durata |
Art.3 | Compiti |
Art.4 | Iscritti – Assistiti |
TITOLO II | FONDO PER LA GRATIFICA NATALIZIA, FERIE E FESTIVITA’ – CONTRIBUTI – PRESTAZIONI |
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Art.5 | Fondo per gratifica natalizia, ferie e festività |
Art.6 | Contribuzioni |
Art.7 | Prestazioni di previdenza ed assistenza |
TITOLO III | ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO |
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Art.8 | Organi |
Art.9 | Comitato di Presidenza |
Art.10 | Comitato di Gestione a) Composizione b) Attribuzione del Comitato di Gestione c) Convocazioni d) Adunanze e deliberazioni |
Art.11 | Consiglio Generale a) Composizione b) Attribuzione del Consiglio Generale c) Convocazioni d) Deliberazioni |
Art.12 | Durata delle cariche / Indennizzi e Rimborsi spese |
COLLEGIO SINDACALE | |
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Art.13 | Composizione e attribuzione |
Art.14 | Durata |
Art.15 | Compensi |
TITOLO IV | DIREZIONE E PERSONALE DELLA CASSA – PATRIMONIO SOCIALE – BILANCI |
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Art.16 | Direttore |
Art.17 | Personale della Cassa |
Art.18 | Patrimonio |
Art.19 | Entrate |
Art.20 | Prelevamenti e spese |
Art.21 | Esercizi finanziari e bilanci |
TITOLO V | DISPOSIZIONI VARIE |
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Art.22 | Scioglimento della Cassa Edile |
Art.23 | Modificazioni dello Statuto |
Art.24 | Norme di rinvio |
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Costituzione e denominazione
In conformità agli art. 34 e 62 del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro 26 Luglio 1961 e all’art.9 del Contratto Provinciale Integrativo 20 dicembre 1961 e all’art. 6 del Contratto Integrativo Provinciale 3 febbraio 1978 è costituita, nella Provincia di Bari, la Cassa Edile denominata “CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI BARI”.
Art. 2 – Sede – Funzioni – Durata
La Cassa ha la sua sede in Bari. La Cassa Edile è lo strumento per l’attuazione per le materie indicate nel presente Statuto, dei contratti ed Accordi collettivi stipulati fra l’ANCE, l’INTERSIND e le Federazioni Nazionali dei Lavoratori (Fe.N.E.A.L. – UIL, F.I.L.C.A. – CISL e F.I.L.L.E.A. – CGIL), che costituiscono la Federazione Lavoratori delle Costruzioni nonché fra l’Associazione degli Industriali della Provincia di Bari – Sezione Edile – e la Fe.N.E.A.L. – UIL, F.I.L.C.A. – CISL e F.I.L.L.E.A. – CGIL della Provincia di Bari. La Cassa Edile è altresì lo strumento per l’attuazione in provincia di Bari e per le materie indicate nel presente Statuto, dei contratti e accordi collettivi stipulati tra le medesime Federazioni nazionali dei lavoratori e l’Organizzazione Nazionale Artigiana di settore ANAEPA – Confartigianato, nonché tra le rispettive Organizzazioni territoriali, secondo quanto previsto dal Protocollo d’intesa 18 dicembre 1998 e successive integrazioni e modificazioni. La Cassa adempie alle funzioni indicate all’art. 3 a favore degli operai dipendenti da datori di lavoro che, sotto qualsiasi ragione sociale, esercitano attività edilizia, anche in forma cooperativistica, nella Provincia di Bari e che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 4. Eventuali pattuizioni assunte da una o più delle organizzazioni predette, al di fuori della contrattazione collettiva di cui al comma precedente, non determinano effetti nei confronti della Cassa Edile. La durata della Cassa Edile è indeterminata nel tempo.
Art. 3 – Compiti
La Cassa Edile provvede a: erogare prestazioni di previdenza ed assistenza; gestire gli accantonamenti per ferie, gratifica natalizia, festività, promuovere, assumere e finanziare, impegnando ed utilizzando l’opera delle organizzazioni territoriali di categoria, iniziative finalizzate a favorire lo sviluppo della attività edilizia e l’incremento occupazionale, nei limiti delle disponibilità dell’esercizio accertate dal Comitato di Gestione; attuare provvidenze socio-culturali ricreative aventi come fine la promozione umana del lavoratore assistito e del suo nucleo familiare, entro i limiti delle disponibilità dell’esercizio precitato, e secondo le norme del regolamento; svolgere ogni altro compito congiuntamente affidato dalle Associazioni Nazionali di cui all’art. 2, comma 2° del presente Statuto o, nell’ambito delle direttive di queste, congiuntamente dalle Organizzazioni territoriali della Provincia di Bari a esse aderenti.
Art. 4 – Iscritti – Assistiti
Sono iscritti alla Cassa Edile i datori di lavoro nonché i lavoratori che prestano servizio nel territorio della provincia di Bari alle dipendenze di imprese che, in applicazione delle leggi e dei vigenti Contratti collettivi di lavoro, siano tenute ad iscrivere i propri dipendenti alla Cassa e ad accantonare presso la Cassa stessa le percentuali costituenti il trattamento economico per gratifica natalizia, ferie e festività. Decadono dal diritto inerente alla qualità di iscritti i lavoratori che non si attengano alle condizioni poste dal Comitato di Gestione della Cassa per l’erogazione delle somme costituenti il trattamento economico di cui al comma precedente e per i seguenti altri motivi: passaggio dell’iscritto alle dipendenze di un datore di lavoro esercente un’attività diversa da quella edile ed affine; espatrio dell’iscritto; cessazione definitiva dell’attività di lavoro da parte dell’iscritto ai sensi di legge. E’ assistito dalla Cassa Edile agli effetti del presente Statuto l’operaio in favore del quale risultano effettuati i versamenti di cui all’art. 6 salvo le eccezioni eventualmente previste dai contratti ed accordi collettivi di cui allo stesso art. 6. Tutti i lavoratori iscritti od assistiti eleggono domicilio presso la sede della Cassa, per quanto riguarda i servizi gestiti e le funzioni svolte dalla Cassa.
TITOLO II
FONDO PER GRATIFICA NATALIZIA, FERIE E FESTIVITÁ – CONTRIBUTI – PRESTAZIONI
Art. 5 – Fondo per gratifica natalizia, ferie e festività
Le somme dovute dai datori di lavoro costituenti il trattamento economico spettante agli operai per gratifica natalizia, ferie e festività da accantonare presso la Cassa mediante la corresponsione di una percentuale complessiva sono quelle stabilite dalle apposite norme del contratto collettivo nazionale di lavoro e dalle norme provinciali integrative di lavoro. Le modalità di versamento delle percentuali di cui al comma precedente sono fissate dal Comitato di Gestione della Cassa.
Art. 6 – Contribuzioni
Le contribuzioni ed i versamenti alla Cassa Edile sono stabiliti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui all’art. 2, comma 2° e, nell’ambito di questi, dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della provincia di Bari ad esse aderenti. La quota di contributo a carico degli operai deve essere trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga. Il datore di lavoro è responsabile dell’esatto versamento dei contributi posti a suo carico e di quelli trattenuti sulla retribuzione dagli operai. Qualunque patto contrario è nullo. Nei confronti delle imprese iscritte alla Cassa inadempienti alle norme predette dovranno essere applicati dalla Cassa quei provvedimenti che le parti contraenti, in sede di contrattazione hanno ritenuto opportuno stabilire, provvedimenti che valgono anche per le imprese iscritte alla Cassa anche se non parti contraenti. Gli obblighi contributivi delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile sono inscindibili tra loro.
Art. 7 – Prestazioni di previdenza ed assistenza
Le prestazioni della Cassa Edile sono stabilite dagli Accordi nazionali stipulati dalle Associazioni nazionali di cui all’art. 2, comma 2° del presente statuto e dagli Accordi locali stipulati, per le materie non disciplinate dagli Accordi nazionali suddetti, dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della Provincia di Bari aderenti alle richiamate Associazioni nazionali. Le prestazioni demandate agli Accordi locali sono concordate dalle Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente nei limiti delle disponibilità dell’esercizio accertate dal Comitato di Gestione. La Cassa Edile dà automatica ed integrale applicazione alle regolamentazioni per le prestazioni, nazionali e territoriali, stipulate fra le Organizzazioni di cui ai comma precedenti.
TITOLO III
ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO
Art. 8 – Organi
Sono Organi della Cassa Edile:
– Il Comitato di Presidenza;
– Il Comitato di Gestione;
– Il Consiglio Generale;
– Il Collegio Sindacale.
Art. 9 – Comitato di Presidenza
Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente e dal Vice – Presidente. Uno fra i componenti il Comitato di Gestione, nominati dall’Associazione territoriale dei datori di lavoro aderente all’A.N.C.E. assumerà la funzione di Presidente, su designazione dell’Associazione territoriale medesima. Uno fra i componenti del Comitato di Gestione nominato dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori, assumerà su designazione di queste, la funzione di Vice-Presidente. Spetta al Comitato di Presidenza di sovraintendere l’applicazione del presente Statuto e dare esecuzione alle deliberazioni del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale. Qualsiasi atto concernente il prelievo, l’erogazione e il movimento dei fondi della Cassa Edile deve essere effettuato con firma abbinata dal Presidente e dal Vice-Presidente. Il Presidente convoca e presiede il Comitato di Gestione e il Consiglio Generale, ha la firma sociale e rappresenta legalmente la Cassa di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente dura in carica due anni, salva la facoltà di sostituzione di cui all’art. 12 comma 2°. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente potrà delegare per iscritto, di volta in volta, ad altro membro del Comitato di gestione tutte o parte delle sue funzioni. Il Vice – Presidente dura in carica due anni salva la facoltà di sostituzione di cui all’art.12, comma 2°. Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori della categoria si accorderanno per la rotazione periodica della carica di Vice-Presidente. In caso di assenza o di impedimento il Vice-Presidente potrà delegare per iscritto, di volta in volta, ad altro membro del Comitato di Gestione tutte o parte delle sue funzioni.
Art. 10 – Comitato di Gestione
Composizione:
Il Comitato di Gestione è costituito da 12 componenti nominati:
n. 5 dalla Sezione Edile dell’Associazione degli Industriali della Provincia di Bari aderente all’ANCE;
n. 1 con nomina diretta delle Organizzazioni Artigiane di cui al 3° comma dell’art. 2 in ottemperanza a quanto pattuito con il Protocollo d’Intesa 18-12-1998 e con gli ulteriori accordi modificativi ed integrativi dello stesso.
n. 6 dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori della Provincia di Bari aderenti alle Associazioni Nazionali di cui all’art. 2.
In caso di necessità i rappresentanti del Comitato di Gestione sono nominati dalle associazioni Nazionali rispettive.
Attribuzioni del Comitato di Gestione:
Il Comitato di Gestione ha il compito di provvedere all’Amministrazione e gestione della Cassa compiendo gli atti necessari allo scopo. In particolare spetta al Comitato di Gestione:
approvare i regolamenti della Cassa;
b) predisporre il piano previsionale delle entrate e delle uscite – in attuazione degli accordi stipulati dalle Organizzazioni di cui all’art. 2, comma 2° relative ai contributi e alle prestazioni – nonché il bilancio consuntivo;
c) vigilare sul funzionamento di tutti i servizi della Cassa, sia tecnici che amministrativi, ed in particolar modo su quelli riguardanti la riscossione dei contributi;
curare l’impiego dei fondi della Cassa a norma delle disposizioni contenute nel presente Statuto;
provvedere alla formazione e all’amministrazione dei fondi di riserva ed al recupero di eventuali penalità per ritardi nei versamenti a carico dei datori di lavoro;
curare la propaganda anche a mezzo di pubblicazioni annuali e straordinarie per diffondere l’interessamento degli iscritti alla Cassa ai problemi del settore attinenti all’attività della Cassa;
contribuire ad un migliore sviluppo dell’istruzione professionale dei lavoratori del settore;
curare la raccolta di dati statistici, la loro illustrazione e pubblicazione nei rapporti annuali della Cassa;
accordare pegni ed ipoteche legali e consentire iscrizioni, postergazioni, cancellazioni di ogni sorta nei Pubblici Registri Ipotecari, Censuari e nel Gran Libro del Debito Pubblico, con facoltà di esonerare i Conservatori delle ipoteche legali, transigere e compromettere in arbitri ed amichevoli compositori, muovere e sostenere liti o recederne, appellare e ricorrere per revocazioni o cassazioni, offrire, deferire ed accettare i giuramenti, nominare procuratori speciali ed eleggere domicili, acquistare, vendere e costruire immobili;
promuovere i provvedimenti amministrativi e giudiziari che ritenga convenienti per il buon funzionamento della Cassa;
assumere e licenziare il personale della Cassa e fissarne il trattamento economico in conformità alle leggi e tenuti presenti, di norma, i contratti di lavoro vigenti per la categoria edile;
istituire quelle commissioni, composte di propri membri, necessarie per seguire più particolarmente le attività della Cassa.
Convocazioni:
Il Comitato di Gestione si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni due mesi, straordinariamente ogni qualvolta sia richiesto da almeno tre membri del Comitato o dal Presidente o dal Vice-Presidente o dal Collegio dei Sindaci. La convocazione del Comitato di Gestione è fatta mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di eccezionale urgenza il termine per la convocazione potrà essere ridotto a quarantotto ore. Gli avvisi devono contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. Alle riunioni del Comitato di Gestione partecipano i Sindaci senza voto deliberativo. Il Direttore della Cassa assiste alle riunioni con voto consultivo e ne è il Segretario.
Adunanze e Deliberazioni:
Per la validità delle adunanze del Comitato di Gestione e delle deliberazioni relative, è necessaria la presenza di almeno la metà più due dei suoi componenti, salva l’eccezione di cui al 4° capoverso di questo articolo. Ciascun membro ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. E’ ammessa la facoltà di delega ad altro membro del Comitato di Gestione da parte del membro che è impedito a partecipare alla riunione. Quando il numero degli assenti del gruppo del membro di parte industriale o di parte dei lavoratori è pari o superiore alla differenza fra voti favorevoli ed i voti contrari la deliberazione è sospesa e dovrà essere riproposta in una successiva riunione, da tenersi entro i successivi 15 giorni, per una nuova delibera per la quale varranno le norme di cui al 1° e 3° capoverso di questo articolo.
Art. 11 – Consiglio Generale
Composizione:
Il Consiglio Generale è composto da 18 componenti così ripartiti:
n. 12 del Comitato di Gestione;
n. 2 nominati dalla Sezione Edile dell’Associazione degli Industriali della Provincia di Bari aderente alla A.N.C.E.;
n. 1 con nomina diretta delle Organizzazioni Artigiane di cui al 3° comma dell’art. 2 in ottemperanza a quanto pattuito con il Protocollo d’Intesa 18/12/1998 e con gli ulteriori accordi modificativi ed integrativi dello stesso;
n. 3 nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori rappresentate nel Comitato di Gestione.
Attribuzioni del Consiglio Generale:
Spetta al Consiglio Generale di: esaminare e valutare il piano previsionale delle entrate e delle uscite; approvare il bilancio consuntivo della Cassa; decidere gli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti datori di lavoro o lavoratori, in materia di contributi e di prestazioni.
Convocazioni:
Il Consiglio Generale si riunisce, ordinariamente, una volta a trimestre e, in via straordinaria, ogni qualvolta sia richiesto da almeno cinque componenti il Consiglio stesso o dal Presidente o dal Vice-Presidente della Cassa o dal Presidente del Collegio Sindacale. La convocazione del Consiglio Generale è fatta mediante avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di eccezionale urgenza il termine per la convocazione potrà essere ridotto a quarantotto ore. Gli avvisi devono indicare il luogo, il giorno e l’ora della riunione e gli argomenti da trattare. Il Direttore della Cassa assiste alle riunioni con voto consultivo e ne è il Segretario.
Deliberazioni:
Il Consiglio Generale, delibera con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti. Ciascun componente ha diritto ad un voto.
Art. 12 – Durata delle cariche – Indennizzi e Rimborsi spesa
I componenti del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale durano in carica un biennio e possono essere riconfermati senza interruzione. E’ però data facoltà alle associazioni di cui all’art. 10 di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del biennio. Gli stessi componenti si intendono senz’altro confermati qualora non siano fatte nomine diverse almeno quindici giorni prima dello scadere del biennio. Componenti nominati in sostituzione di quelli cessati per qualunque causa prima dello scadere del biennio, restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti quelli che hanno sostituito. Ai componenti il Comitato di Gestione ed il Consiglio Generale, anche in relazione a specifici compiti che venissero loro affidati, possono essere corrisposte somme in misura forfettaria a titolo di indennità e/o rimborso spese; l’entità di tali somme è stabilita dal Comitato di Gestione.
COLLEGIO SINDACALE
Art.13 – Composizione e Attribuzioni
Il Collegio Sindacale è composto di tre membri di cui due designati rispettivamente dall’Organizzazione territoriale dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle associazioni nazionali di cui all’art. 2, comma 2°. Il terzo membro, che presiede il Collegio, è scelto di comune accordo, tra gli iscritti all’Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti. In mancanza dell’accordo, la designazione è fatta dal Presidente del Tribunale. Le associazioni Sindacali di categoria designeranno inoltre due Sindaci supplenti destinati a sostituire i Sindaci effettivi eventualmente assenti per causa di forza maggiore. I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli art. 2403, 2404 e 2407 del Codice Civile, in quanto applicabili e, svolgono, inoltre, il controllo contabile. Essi sono obbligati a riferire al Comitato di Gestione le eventuali irregolarità riscontrate durante l’esercizio dello loro mansioni. Il Collegio dei Sindaci rivede i bilanci consuntivi della Cassa per controllarne la corrispondenza nei registri contabili. Esso si riunisce ordinariamente una volta ogni tre mesi.
Art. 14 – Durata
Il Collegio Sindacale dura in carica due anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.
Art. 15 – Compensi
Ai Sindaci è corrisposto un compenso annuo il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Comitato di Gestione in sede di approvazione del bilancio.
TITOLO IV
DIREZIONE E PERSONALE DELLA CASSA
PATRIMONIO SOCIALE – BILANCI
Art. 16 – Direttore
Gli uffici della Cassa sono retti da un Direttore prescelto dal Comitato di Gestione della Cassa. Le attribuzioni del Direttore sono stabilite dal Comitato di Gestione che ne fissa anche il trattamento economico e normativo con il regolamento del personale. Il Direttore è di diritto segretario, con voto consultivo in tutte le riunioni degli Organi sociali ed eventualmente nelle riunioni delle Commissioni nominate dal Comitato di Gestione.
Art. 17 – Personale della Cassa
L’assunzione del personale della Cassa è fatta dal Comitato di Gestione, udito il parere del Direttore. Il trattamento disciplinare, economico, assicurativo e previdenziale di tutto il personale dipendente della Cassa, verrà determinato da apposito Regolamento, da approvarsi dal Comitato di Gestione in conformità alle leggi e tenuto presente di norma i Contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria edile.
Art. 18 – Patrimonio
Il patrimonio della Cassa è costituito:
dai beni immobili che per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo vengono in proprietà della Cassa;
dagli avanzi di gestione non altrimenti destinati dal Comitato di Gestione, nonché da eventuali penalità per ritardi nei versamenti da parte dei datori di lavoro;
dai beni immobili e dalle somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni e per atti di libertà in genere ad eccezione di quelli di cui all’art. 19 lett. c);
dalle somme che per qualsiasi altro titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, sono destinate ad entrare nel patrimoni della Cassa;
i capitali costituenti il patrimonio amministrativo della Cassa Edile possono essere impiegati in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in pronti c/termine, nonché in beni immobili.
Art. 19 – Entrate
Costituiscono entrate della Cassa:
i contributi ad essa spettanti sia da parte dei datori di lavoro sia da parte dei lavoratori;
gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;
le maggiorazioni contributive per ritardati versamenti da parte dei datori di lavoro delle somme di cui all’art. 6 e delle sanzioni amministrative eventualmente irrogate dalla Cassa nei casi di inadempienza;
le somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per atto di liberalità aventi scopi di immediata erogazione, ovvero per sovvenzioni riguardanti la gestione ordinaria della Cassa;
le somme che per qualsiasi titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, vengano in possesso della Cassa.
Art .20 – Prelevamenti e spese
Per le spese di impianto e di gestione, la Cassa potrà valersi delle entrate di cui all’articolo precedente, escluse quelle di cui alla lettera c). Gli avanzi annuali di gestione non altrimenti utilizzati saranno impiegati per costituire riserve ordinarie e straordinarie secondo le modalità da determinarsi dal Comitato di Gestione. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, durante la vita dell’Ente. Qualsiasi prelievo o pagamento per qualsiasi titolo o causale, deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vice-Presidente o di chi lo sostituisce.
Art. 21 – Esercizi finanziari e bilanci
Gli esercizi finanziari della Cassa hanno inizio il 1° ottobre di ogni anno e terminano al 30 settembre dell’anno successivo. Alla fine di ogni esercizio il Comitato di Gestione provvede alla compilazione dei bilanci consuntivi riguardanti le singole gestioni della Cassa. Detti bilanci consuntivi devono essere approvati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio. Conseguentemente essi devono essere messi a disposizione del Collegio Sindacale almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione in cui devono essere sottoposti all’approvazione del Consiglio Generale. Entro la fine di gennaio di ogni anno devono essere compilati, esaminati e valutati i bilanci preventivi. I bilanci consuntivi devono rispecchiare, in forma chiara e precisa, i risultati del rendiconto economico e dello stato patrimoniale, analogamente quelli preventivi devono contenere una sufficiente, esatta previsione dell’entrata e delle spese dell’esercizio finanziario cui si riferiscono.
TITOLO V
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 22 – Scioglimento della Cassa Edile
La messa in liquidazione della Cassa Edile è disposta con accordo sottoscritto tra le Organizzazioni Territoriali di cui all’art. 2 comma 2°, su conforme decisione congiunta delle Associazioni nazionali di cui allo stesso art. 2, 2° comma. Nell’ipotesi di messa in liquidazione le Organizzazioni Territoriali dei datori di cui all’art. 2 comma 2° e dei lavoratori di cui all’art. 2 provvederanno alla nomina di 6 liquidatori dei quali 3 nominati dalla organizzazione dei datori di lavoro e tre dalle organizzazioni dei lavoratori, in ragione di uno per ciascuna di esse. Trascorsi due mesi dalla messa in liquidazione provvederà in difetto il Presidente del Tribunale di Bari. Le organizzazioni predette determineranno all’atto della messa in liquidazione della Cassa, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificheranno l’operato. E’ fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’Ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra organizzazione con finalità analoghe e ai fini di pubblica utilità, sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662. Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto a quelle istituzioni, opere di assistenza e beneficenza, a favore della categoria edile che saranno indicate dalle predette Organizzazioni. In caso di disaccordo, tale devoluzione sarà fatta secondo le decisioni del Presidente del Tribunale di Bari, tenendo presente i suddetti scopi e sentito il parere delle Organizzazioni Territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori che hanno costituito la Cassa.
Art. 23 – Modificazioni dello Statuto
Eventuali modifiche al presente Statuto sono di competenza delle Associazioni territoriali che hanno approvato lo Statuto medesimo.
Art. 24 – Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme di legge.