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Regolamento della Cassa

Art. 1 – Denuncia nominativa dei lavoratori occupati

La denuncia dei lavoratori occupati, da redigersi esclusivamente sui moduli conformi al modello unico di cui all’accordo nazionale 03/10/2001, messi dalla Cassa Edile a disposizione dei datori di lavoro, deve essere trasmessa alla Cassa Edile medesima entro l’ultimo giorno del mese successivo al mese di competenza della denuncia stessa. I moduli di denuncia devono essere compilati in ogni loro parte e recare, oltre agli altri dati richiesti, la dichiarazione di adesione della ditta alla normativa contrattuale collettiva nazionale e provinciale: essi vanno sottoscritti dal datore di lavoro o dal suo legale rappresentante e devono essere accompagnati dagli attestati di versamento relativi ai singoli mesi considerati. Saranno restituite ai datori di lavoro, per la necessaria regolarizzazione da parte dell’impresa, le denunce incomplete, prive del timbro e firma di sottoscrizione della dichiarazione di adesione. Le imprese sono altresì tenute a comunicare alla Cassa Edile le seguenti variazioni: – cessazione dell’attività dell’impresa; – sospensione dell’attività o trasferimento dell’attività in altra provincia; – trasformazione della ragione sociale.

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Art. 2 – Denunce nominative dei lavoratori assenti per malattia, infortunio e malattia professionale

A decorrere dal periodo di paga di Ottobre 2002, la dichiarazione dei periodi di malattia, infortunio e malattia professionale, va approntata nell’apposita area del mod. 03 bis -ELENCO DEI LAVORATORI OCCUPATI- della denuncia unica. Il datore di lavoro è comunque responsabile delle omissioni e delle indicazioni erronee o inesatte dei dati contenuti nella denuncia, salva ogni azione da parte della Cassa Edile per la reintegrazione dei danni eventualmente sofferti.

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Art .3 – Versamenti alla Cassa Edile

Consultare la sezione Contribuzione e Versamenti nell’Area Imprese della Home Page.

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Art .4 – Gestioni della Cassa Edile

Presso la Cassa Edile sono istituite:
a) l’anagrafe delle imprese;
b) l’anagrafe degli operai.

Nell’anagrafe vengono registrati i seguenti dati:

Per gli operai:
a) data e luogo di nascita;
b) luogo di residenza e domicilio;
c) codice fiscale.

Per le imprese:
a) ragione sociale;
b) sede dell’impresa;
c) natura dell’impresa (artigiana, industriale, cooperativa ecc);
d) partita IVA.

Le modifiche relative ai dati suindicati devono essere comunicate tempestivamente dagli interessati alla Cassa Edile. Sulle posizioni intestate ai singoli datori di lavoro, la Cassa Edile provvede a trascrivere partitamente, gli importi versati per ogni periodo mensile per i vari titoli indicati nell’art. 3 del presente Regolamento. Sui conti intestati ai singoli operai devono essere trascritti, per ogni periodo mensile, gli importi versati a titolo di ferie e di gratifica natalizia. Gli importi da trascrivere sono quelli che risultano dalle denunce nominative. Devono essere inoltre registrate le ore di lavoro ordinarie dichiarate dal datore di lavoro per ciascun operaio con le denunce nominative. Infine, devono essere effettuate le registrazioni ed i computi per l’anzianità professionale edile di cui al regolamento di attuazione dell’art. 31 del CCNL 6-7-1983. A richiesta di ciascun operaio deve essere rilasciato dalla Cassa Edile un estratto conto di posizione, in caso di trasferimento ad altra circoscrizione territoriale e l’attestato comprovante la sua posizione in ordine alla anzianità professionale edile di cui alle vigenti disposizioni contrattuali. Trascorso un anno dalla data di ricezione dell’ultima denuncia, la Cassa Edile procede d’ufficio alla cancellazione dei datori di lavoro. La Cassa Edile procede alla cancellazione d’ufficio anche in caso di cessazione di attività dell’impresa.

La Cassa Edile procede d’ufficio alla cancellazione degli operai iscritti nei seguenti casi:
a) passaggio dell’iscritto alle dipendenze di un datore di lavoro esercente un’attività diversa da quella edile ed affine;
b) morte dell’iscritto;
c) espatrio dell’iscritto;
d) cessazione definitiva dell’attività di lavoro da parte dell’iscritto;
e) trascorsi 18 mesi senza che siano stati effettuati a favore dell’iscritto i versamenti di cui all’art. 3 che precede.
I termini di cui sopra sono tassativi salvo richiesta da parte delle imprese. Alla fine di ogni periodo semestrale, deve essere controllata la rispondenza tra gli importi per gratifica natalizia e ferie, registrati nella situazione operai e gli importi dei versamenti effettuati dalle imprese registrate nella situazione ditte. Analoghi controlli devono essere effettuati con riguardo agli altri fondi, servizi o conti affidati in gestione alla Cassa Edile. Dell’esito dei controlli si deve dare atto con appositi verbali da sottoscriversi dal Comitato di Gestione e dal Collegio Sindacale.

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Art. 5 – Gestione del fondo per ferie, e gratifica natalizia

La Cassa Edile provvede ad intestare altrettanti assegni postali o bancari di importo pari, per ciascun operaio, all’ammontare che risulta essere stato complessivamente versato in suo favore a titolo di ferie e gratifica natalizia per ciascun periodo semestrale e ad inviare gli stessi al domicilio degli operai indicato dal datore di lavoro. Tale operazione deve essere effettuata entro il 15 luglio di ogni anno per le somme afferenti il semestre ottobre – marzo; entro il 30 novembre compatibilmente con le possibilità della Cassa Edile e comunque non oltre il 15 dicembre di ogni anno per le somme afferenti il semestre aprile – settembre.

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Art. 6 – Reclami

Qualsiasi reclamo sulla rispondenza delle somme corrisposte per il titolo indicato all’art. 5 sulla mancata liquidazione, in tutto o in parte, delle somme medesime, deve essere presentato dall’operaio alla Cassa Edile, sotto pena di decadenza, entro un anno dalla data in cui dette somme si sono rese liquide ed esigibili.

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Art. 7 – Utilizzazione degli importi non riscossi

Gli importi che per qualsiasi ragione non vengano riscossi dagli interessati o dai loro aventi causa entro 30 giorni dalla data in cui si sono resi liquidi ed esigibili, devono essere accantonati in apposito conto sino a 24 mesi dalla data anzidetta. Trascorso quest’ultimo termine, i residui importi per ferie e gratifica natalizia, entrano a far parte delle disponibilità di esercizio della Cassa Edile.

Chiarimento a verbale
Ai fini del presente regolamento, per data in cui gli importi erogati per qualsiasi titolo dalla Cassa Edile si rendono liquidi ed esigibili, si intende quella di emissione degli assegni di pagamento.

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Art. 8 – Liquidazione anticipata

Il pagamento anticipato delle somme accantonate può avere luogo, su domanda delle aventi diritto corredata della documentazione probatoria, nei soli casi in cui, ai sensi dell’art. 4 dello Statuto, viene meno il rapporto di iscrizione degli operai presso la Cassa Edile, e cioè in caso di:

a) passaggio dell’iscritto alle dipendenze di un datore di lavoro esercente un’attività diversa da quella edile ed affine;
b) espatrio dell’iscritto;
c) cessazione definitiva dell’attività di lavoro da parte dell’iscritto ai sensi di legge;
d) servizio militare di leva.

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Art. 9 – Acconti

La Cassa Edile non corrisponde agli operai iscritti alcun acconto sulle somme accantonate ad eccezione dei casi di effettiva comprovata loro necessità e ad insindacabile giudizio del Comitato di Presidenza e per una sola volta nell’anno finanziario. L’importo liquidato anticipatamente non potrà comunque essere superiore al 50% dell’importo accantonato. Il restante importo verrà erogato con la liquidazione di competenza.

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Art. 10 – Prestazioni di previdenza ed assistenza

La Cassa Edile attua le seguenti forme di prestazioni di previdenza a favore dei lavoratori iscritti:

1) Obbligatorie:

a) indennità integrativa per malattia riconosciuta dall’ente mutualistico preposto alla prestazione, così come disciplinato dal Contratto Collettivo 29.1.2000 ed all’annesso “protocollo sul trattamento di malattia ed infortunio”;
b) indennità integrativa per infortunio o malattia professionale riconosciuta dall’ente mutualistico preposto alla prestazione, così come disciplinato dal C.C.N.L. 29.1.2000 e annesso “ protocollo sul trattamento di malattie ed infortunio”;
c) anzianità professionale edile.

2) Facoltative:
a) assegno funerario ai familiari degli operai deceduti per cause naturali o per cause di servizio;
b) colonie marine e montane;
c) contributo per soggiorni di convalescenza a favore degli operai;
d) contributo per l’acquisto di protesi ortopediche, ortofoniche, odontoiatriche, trattamento di ortodonzia fissa e funzionale e occhiali da vista;
e) contributo a favore degli operai che hanno il coniuge e/o i figli portatori di handicap;
f) contributo a favore degli operai e dei loro familiari che sostengono spese a seguito di interventi chirurgici o degenze ospedaliere per gravi malattie;
g) contributi, una tantum, per spese mediche specialistiche;
h) contributo per cure termali;
i) assegni di studio per i figli di operai che frequentano la scuola media inferiore, la scuola media superiore; assegni di studio per figli o il coniuge convivente e fiscalmente a carico che frequentano l’università;
l) indumenti scolastici e materiale didattico ai figli degli operai della prima classe elementare;
m) contributo in occasione del matrimonio;
n) contributo per la nascita dei figli;
o) viaggi di studio.

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Art. 11 – Domande

Per ottenere l’assistenza della Cassa Edile in una qualsiasi delle forme innanzi previste, gli operai devono presentare domanda scritta, servendosi dei moduli gratuitamente forniti dalla stessa Cassa Edile, nonchè corredare la domanda medesima della documentazione richiesta a seconda dei casi.

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Art. 12 – Termini di presentazione delle domande

Per le prestazioni “obbligatorie” valgono i termini previsti dal CCNL.
Per le prestazioni “facoltative” valgono i termini previsti dal presente regolamento.

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Art.13 – Ricorsi

Nel caso in cui la domanda di prestazione venga respinta dalla Cassa Edile, il lavoratore, entro 45 giorni dalla data di ricevimento della decisione di reiezione, può proporre ricorso al Consiglio Generale, il quale decide, in via definitiva, sul ricorso stesso.

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