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Contribuzione e versamenti

Contribuzione CCNL Industria Cooperative e Artigianato

I contributi per le imprese edili in vigore a decorrere dalla denuncia del periodo di paga di aprile 2019, per i versamenti effettuati entro il mese successivo a quello di riferimento, sono stabiliti nelle seguenti misure:

CONTRIBUTI TOT.(%) QUOTA CONTRIBUTIVA IMPRESA (%) QUOTA CONTRIBUTIVA LAVORATORE (%)
Contributo Cassa Edile 2,500 2,080 0,420
Contributo APE ordinaria 3,030 3,030 -
Diritto allo studio 0,050 0,050 -
Contributo Formedil 0,900 0,900 -
Contributo CPT 0,100 0,100 -
Quote adesione contrattuale provinciali 1,482 0,741 0,741
Quote adesione contrattuale nazionali 0,444 0,222 0,222
Contributo RLST 0,100 0,100 -
Contributo Fondo prepensionamenti 0,200 0,200 -
Contributo Fondo sanitario nazionale 0,350 0,350 -
Contributo Fondo incentivo occupazione 0,100 0,100 -
TOTALE CONTRIBUTI 9,256 7,873 1,383
Contributo Impiegati Fondo sanitario nazionale 0,260 0,260 -

NB: Dal 1° aprile 2019 il contributo APE, fatte salve le esimenti, è dovuto su un minimo di 130 ore, pari convenzionalmente ad € 39,00.
Il contributo operai Fondo sanitario nazionale è calcolato applicando la relativa aliquota percentuale sull’imponibile che si determina moltiplicando la paga oraria costituita da minimo, contingenza, EDR e ITS per le sole ore effettivamente lavorate, per un minimo di 120 ore.
Il contributo Fondo incentivo occupazione è calcolato applicando la relativa aliquota percentuale sull’imponibile che si determina moltiplicando la paga oraria costituita da minimo, contingenza, EDR e ITS per le sole ore effettivamente lavorate.
Il contributo impiegati Fondo sanitario nazionale è calcolato applicando la relativa aliquota percentuale sulla retribuzione mensile corrisposta costituita dagli elementi mensili del minimo, contingenza, EDR e premio produzione.

 

Il versamento effettuato oltre il mese successivo a quello di riferimento deve essere comprensivo degli interessi di mora calcolati in ragione d’anno nella misura pari al 50% di quella minima individuata dall’Inps nei casi di omissione contributiva ( T.U.R. maggiorato di 5,5 punti percentuali diviso 2)

I contributi per le Agenzie per il lavoro in vigore a decorrere dalla denuncia del periodo di paga di aprile 2019, per i versamenti effettuati entro il mese successivo a quello di riferimento, sono stabiliti nelle seguenti misure:

CONTRIBUTI TOT.(%) QUOTA CONTRIBUTIVA IMPRESA (%) QUOTA CONTRIBUTIVA LAVORATORE (%)
Contributo Cassa Edile 2,500 2,080 0,420
Contributo APE ordinaria 3,030 3,030 -
Diritto allo studio 0,050 0,050 -
Contributo per le sospensioni infrasettimanali di lavoro per eventi metereologici 0,300 0,300 -
Contributo CPT 0,100 0,100 -
Quote adesione contrattuale provinciali 1,482 0,741 0,741
Quote adesione contrattuale nazionali 0,444 0,222 0,222
Contributo RLST 0,100 0,100 -
Contributo Fondo prepensionamenti 0,200 0,200 -
Contributo Fondo sanitario nazionale 0,350 0,350 -
Contributo Fondo incentivo occupazione 0,100 0,100 -
TOTALE CONTRIBUTI 8,656 7,273 1,383
Contributo Formedil da calcolarsi sulle retribuzioni imponibili INPS, destinato alla formazione professionale (4% al netto del relativo 3,32% da versare direttamente al Fondo FORMATEMP) 3,868 3,868 -
Contributo Impiegati Fondo sanitario nazionale 0,260 0,260 -
NB: Dal 1° aprile 2019 il contributo APE, fatte salve le esimenti, è dovuto su un minimo di 130 ore, pari convenzionalmente ad € 39,00.
Il contributo operai Fondo sanitario nazionale è calcolato applicando la relativa aliquota percentuale sull’imponibile che si determina moltiplicando la paga oraria costituita da minimo, contingenza, EDR e ITS per le sole ore effettivamente lavorate, per un minimo di 120 ore.
Il contributo Fondo incentivo occupazione è calcolato applicando la relativa aliquota percentuale sull’imponibile che si determina moltiplicando la paga oraria costituita da minimo, contingenza, EDR e ITS per le sole ore effettivamente lavorate.
Il contributo impiegati Fondo sanitario nazionale è calcolato applicando la relativa aliquota percentuale sulla retribuzione mensile corrisposta costituita dagli elementi mensili del minimo, contingenza, EDR e premio produzione.

 

Il versamento effettuato oltre il mese successivo a quello di riferimento deve essere comprensivo degli interessi di mora calcolati in ragione d’anno nella misura pari al 50% di quella minima individuata dall’Inps nei casi di omissione contributiva ( T.U.R. maggiorato di 5,5 punti percentuali diviso 2).

MODALITA’ DI VERSAMENTO

I versamenti contributivi in favore della Cassa Edile di Bari devono essere effettuati, esclusivamente, a mezzo MAV-ELETTRONICO. Per le modalità operative consultare la circolare n. 1/2008.

EVENTI DI MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE

Relativamente agli eventi di malattia, infortunio e malattia professionale, alla denuncia unica dovranno essere allegati, in copia, la certificazione medico – sanitaria e, relativamente alle inabilità di infortunio e malattia professionale, la denuncia trasmessa all’INAIL. Dopo il relativo rilascio, dovrà essere trasmesso, altresì, il prospetto di liquidazione INAIL.