CONTRIBUZIONE
I contributi per le imprese edili in vigore a decorrere dalla denuncia del periodo di paga di gennaio 2011, per i versamenti effettuati entro il mese successivo a quello di riferimento, sono stabiliti nelle seguenti misure:
CONTRIBUTI |
TOT. (%) |
QUOTA CONTRIBUTIVA IMPRESA (%) |
QUOTA CONTRIBUTIVA LAVORATORE (%) |
Contributo Cassa Edile |
2,66 |
2,22 |
0,44 |
Contributo APE ordinaria |
2,90 |
2,90 |
- |
Diritto allo studio |
0,05 |
0,05 |
- |
Contributo Formedil |
0,90 |
0,90 |
- |
Contributo CPT |
0,10 |
0,10 |
- |
Quote adesione contrattuale provinciali |
1,20 |
0,60 |
0,60 |
Quote adesione contrattuale nazionali |
0,36 |
0,18 |
0,18 |
Contributo RLST |
0,10 |
0,10 |
- |
Contributo per lavori usuranti e pesanti (1) |
0,10 |
0,10 |
- |
TOTALE CONTRIBUTI |
8,37 |
7,15 |
1,22 |
NB: le quote di adesione contrattuale provinciali e nazionali sono determinate anche sulla maggiorazione del 23,45%.
Per semplicità di calcolo può essere utilizzato il coefficiente composito del 8,736%, da applicarsi sulla sola retribuzione di campo “21” della denuncia unica.
(1) Contributo dovuto nella misura del 0,05% dalle imprese che applicano il CCNL Piccole e medie inprese (API/CONFAPI).
Dal 1° gennaio 2009 (a decorrere dalla denuncia dei lavoratori occupati del periodo di paga di gennaio 2009), le imprese che occupano lavoratori con contratto di apprendistato sono tenute al versamento, per gli apprendisti in forza, del contributo per C.I.G.O., da calcolarsi sulla retribuzione (Imponibile contributi) percepita dall'apprendista. Il contributo è dovuto nelle seguenti misure percentuali: a) 0,30%, dalle imprese che applicano nei confronti dei lavoratori dipendenti il CCNL Industria; b) 1,00%, dalle imprese che applicano nei confronti dei lavoratori dipendenti il CCNL Artigianato; c) 0,30%, dalle imprese che applicano nei confronti dei lavoratori dipendenti i CCNL Cooperative e Piccole e medie imprese (API/CONFAPI).
Il versamento effettuato oltre il mese successivo a quello di riferimento deve essere comprensivo degli interessi di mora calcolati in ragione d’anno nella misura pari al 50% di quella minima individuata dall’Inps nei casi di omissione contributiva ( T.U.R. maggiorato di 5,5 punti percentuali diviso 2)
I contributi per le Agenzie per il lavoro in vigore a decorrere dalla denuncia del periodo di paga di gennaio 2011, per i versamenti effettuati entro il mese successivo a quello di riferimento, sono stabiliti nelle seguenti misure:
CONTRIBUTI |
TOT. (%) |
QUOTA CONTRIBUTIVA IMPRESA (%) |
QUOTA CONTRIBUTIVA LAVORATORE (%) |
Contributo Cassa Edile |
2,66 |
2,22 |
0,44 |
Contributo APE ordinaria |
2,90 |
2,90 |
- |
Diritto allo studio |
0,05 |
0,05 |
- |
Contributo CPT |
0,10 |
0,10 |
- |
Quote adesione contrattuale provinciali |
1,20 |
0,60 |
0,60 |
Quote adesione contrattuale nazionali |
0,36 |
0,18 |
0,18 |
Contributo per le sospensioni infrasettimanali di lavoro per eventi metereologici |
0,30 |
0,30 |
- |
Contributo RLST |
0,10 |
0,10 |
- |
Contributo per lavori usuranti e pesanti (1) |
0,10 |
0,10 |
- |
Contributo Formedil da calcolarsi sulle retribuzioni imponibili INPS, destinato alla formazione professionale (4% al netto del relativo 3,32% da versare direttamente al Fondo FORMATEMP) |
3,868 |
- |
- |
NB: le quote di adesione contrattuale provinciali e nazionali sono determinate anche sulla maggiorazione del 23,45%.
(1) Contributo dovuto nella misura del 0,05% dalle imprese che applicano il CCNL Piccole e medie imprese (API/CONFAPI).
Il versamento effettuato oltre il mese successivo a quello di riferimento deve essere comprensivo degli interessi di mora calcolati in ragione d’anno nella misura pari al 50% di quella minima individuata dall’Inps nei casi di omissione contributiva ( T.U.R. maggiorato di 5,5 punti percentuali diviso 2)
MODALITA’ DI VERSAMENTO
I versamenti contributivi in favore della Cassa Edile di Bari devono essere effettuati, esclusivamente, a mezzo MAV-ELETTRONICO. Per le modalità operative consultare la circolare n. 1/2008.
EVENTI DI MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE
Relativamente agli eventi di malattia, infortunio e malattia professionale, alla denuncia unica dovranno essere allegati, in copia, la certificazione medico – sanitaria e, relativamente alle inabilità di infortunio e malattia professionale, la denuncia trasmessa all’INAIL. Dopo il relativo rilascio, dovrà essere trasmesso, altresì, il prospetto di liquidazione INAIL.


